Con ordinanza del 20 aprile 2026, il Tribunale di Lanciano ha accolto integralmente la domanda proposta dallo Studio nell’interesse di una PMI del settore dei servizi, confermando le misure protettive richieste a tutela del percorso di ristrutturazione del debito.
La vicenda
Conclusa la composizione negoziata della crisi, la società stava predisponendo accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 57 del Codice della crisi, con una transazione fiscale in corso. Nel marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione le ha notificato un avviso di pagamento con intimazione ad adempiere entro cinque giorni, decorsi i quali avrebbe potuto avviare azioni esecutive e cautelari.
Un’iniziativa individuale in quella fase avrebbe potuto compromettere le trattative con i creditori e l’accesso allo strumento di regolazione della crisi.
L’attività dello Studio
Lo Studio ha chiesto la conferma delle misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 del Codice della crisi. All’udienza del 16 aprile 2026 ha illustrato al Giudice lo stato della transazione fiscale e degli accordi, e la necessità di preservare il patrimonio aziendale nell’interesse dell’intero ceto creditorio.
La decisione
Il Tribunale ha confermato le misure per 90 giorni dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Durante questo periodo i creditori non hanno potuto iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società, le prescrizioni sono rimaste sospese e le decadenze non si sono verificate.
La società ha così potuto proseguire la predisposizione degli accordi senza che iniziative individuali ne alterassero l’equilibrio.
La notizia riguarda un caso trattato dallo Studio, descritto omettendo i dati identificativi del cliente. Le informazioni hanno carattere generale, possono contenere errori e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

