Con decreto dell’ottobre 2026, la Corte d’appello ha disposto in via provvisoria l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza di condanna di primo grado, accogliendo il ricorso proposto nell’interesse di una società.
Il provvedimento
La società aveva impugnato la sentenza chiedendone la sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 del codice di procedura civile e aveva proposto ricorso al Presidente del Collegio per ottenere una decisione prima dell’udienza di comparizione.
La Corte ha ritenuto sussistenti le ragioni di urgenza in considerazione dell’entità della somma oggetto di condanna, e ha fissato l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti.
Gli effetti
Per effetto del decreto, la sentenza è allo stato priva di efficacia esecutiva e il creditore non può procedere a esecuzione forzata sulla base di essa.
La misura è provvisoria: all’esito dell’udienza il Collegio confermerà, modificherà o revocherà il decreto con ordinanza non impugnabile. Il giudizio di appello prosegue.
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