Capita sempre più spesso: arriva una PEC dall’INPS, dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che “segnala” un debito e invita a valutare la composizione negoziata della crisi. Non è una cartella esattoriale e non è un pignoramento. Ma è un passaggio che l’imprenditore, gli amministratori e i sindaci non possono permettersi di archiviare.
Che cos’è la segnalazione
Il Codice della crisi d’impresa (art. 25-novies del d.lgs. 14/2019) obbliga quattro enti, i cosiddetti creditori pubblici qualificati, ad avvisare l’imprenditore quando i debiti nei loro confronti superano determinate soglie. La segnalazione arriva per PEC (o, in mancanza, per raccomandata) all’imprenditore e, se c’è, al presidente del collegio sindacale. Contiene l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Lo scopo è far emergere la crisi quando le soluzioni sono ancora molte. La legge non punisce chi riceve la segnalazione: punisce, semmai, chi la ignora.
Quando arriva: le soglie
- INPS: contributi in ritardo di oltre 90 giorni per un importo superiore sia al 30% di quelli dovuti l’anno precedente sia a 15.000 euro, per le imprese con dipendenti o collaboratori; superiore a 5.000 euro per le imprese senza dipendenti.
- INAIL: premi scaduti da oltre 90 giorni e non versati per più di 5.000 euro.
- Agenzia delle Entrate: IVA risultante dalle liquidazioni periodiche e non versata, per più di 5.000 euro e almeno il 10% del volume d’affari dell’anno precedente; in ogni caso, sopra i 20.000 euro.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: carichi scaduti da oltre 90 giorni per più di 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone, 500.000 euro per le altre società.
I tempi sono stretti: l’Agenzia delle Entrate invia la segnalazione insieme alla comunicazione di irregolarità sull’IVA, e comunque entro 150 giorni dalla scadenza della comunicazione delle liquidazioni periodiche; INPS, INAIL e Riscossione entro 60 giorni da quando le soglie sono superate.
Un obbligo simile riguarda le banche: quando comunicano al cliente un peggioramento delle condizioni, la sospensione o la revoca dei fidi, devono informarne anche il collegio sindacale (art. 25-decies).
Perché non va sottovalutata
Dal giorno in cui la PEC arriva, la situazione è documentata. Questo ha conseguenze concrete:
- gli amministratori non potranno sostenere di non conoscere le difficoltà. L’obbligo di dotare la società di assetti adeguati a rilevare per tempo la crisi (art. 2086 c.c.) si misura proprio su segnali come questo;
- i sindaci devono segnalare per iscritto all’organo amministrativo, con un atto motivato, la presenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine non superiore a 30 giorni per sapere quali iniziative sono state prese (art. 25-octies). Una segnalazione tempestiva, entro 60 giorni dalla conoscenza della situazione, è valutata per attenuare o escludere la loro responsabilità;
- ogni mese che passa riduce gli strumenti disponibili: una rateizzazione che oggi è accessibile può diventarlo meno domani, e un’azione esecutiva su un credito verso un cliente può bloccare la cassa proprio quando serve.
Un caso dalla nostra esperienza
Un’impresa di costruzioni che stava eseguendo un’opera pubblica aveva accumulato un debito con l’Agente della riscossione e aveva chiesto una rateizzazione. Nel frattempo l’ente committente, prima di pagare uno stato di avanzamento lavori, aveva fatto la verifica prevista per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni sopra i 5.000 euro (art. 48-bis del d.P.R. 602/1973) e aveva segnalato il credito dell’impresa. La Riscossione ha pignorato quel credito e ha respinto la rateizzazione, perché la legge vieta di rateizzare le somme oggetto di quella verifica.
Il pagamento, poi, si è rivelato non dovuto per un errore di fatturazione ed è stato annullato dallo stesso ente. Ma l’impresa si è trovata senza incasso e senza rateizzazione proprio mentre doveva mantenere la regolarità fiscale per proseguire l’appalto. È stato necessario impugnare il diniego davanti al giudice tributario e, in parallelo, gestire la crisi di liquidità con gli strumenti del Codice della crisi.
La lezione è semplice: quando i debiti con il Fisco crescono, la rateizzazione va chiesta prima che i propri crediti verso enti pubblici entrino nel circuito delle verifiche. Arrivare tardi significa trattare con le mani legate.
Se arriva la PEC: quattro passi
- Non archiviarla. Va girata subito agli amministratori, al commercialista e ai sindaci, e messa agli atti.
- Controllare l’importo. Rateizzazioni in corso, compensazioni o pagamenti non ancora registrati possono cambiare il quadro. Se la segnalazione è sbagliata, va contestata per iscritto.
- Fare un piano di cassa a dodici mesi. La domanda è una sola: i debiti si pagano con i flussi previsti?
- Se la risposta è no, scegliere subito lo strumento. Rateizzazione, accordo con i creditori o composizione negoziata, dove si tratta con l’aiuto di un esperto indipendente e si possono chiedere al tribunale misure di protezione dalle azioni dei creditori.
In sintesi
La segnalazione dei creditori pubblici non è una sanzione: è un avvertimento previsto dalla legge, che arriva quando le soluzioni sono ancora numerose. Usarla bene significa guadagnare tempo; ignorarla significa trasformare un problema di cassa in un problema di responsabilità.
Fonti: artt. 25-novies, 25-octies e 25-decies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019); artt. 19 e 48-bis del d.P.R. 602/1973; art. 2086 c.c.
Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico. Per valutare la vostra situazione potete contattare lo Studio.

