Lo Studio Legale Borrelli

Un’impresa in crisi propone un concordato ai creditori. La maggioranza non si raggiunge perché manca il voto del Fisco. La partita è chiusa? Non necessariamente. Con un’ordinanza depositata il 2 novembre 2026, la Corte di cassazione è tornata sul cosiddetto cram down fiscale, in un giudizio in cui lo Studio ha assistito l’impresa, e ha chiarito alcuni punti utili a chi affronta una ristrutturazione.

Che cos’è il cram down fiscale

Nella vecchia legge fallimentare, che si applicava al caso, l’art. 180, comma 4, stabilisce che il tribunale omologa il concordato anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali a due condizioni: la loro adesione è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta è per loro più conveniente dell’alternativa liquidatoria.

In pratica, il tribunale si sostituisce al creditore pubblico. Per la Cassazione, a quel punto le ragioni del dissenso diventano irrilevanti: conta solo il confronto tra ciò che il creditore pubblico riceverebbe con il concordato e ciò che otterrebbe con il fallimento.

Il caso

L’impresa, controllata da un socio pubblico, era proprietaria di un importante immobile. Il socio glielo aveva conferito con un vincolo di destinazione all’attività sociale, prevedendo che tornasse a lui in caso di scioglimento e cessazione dell’attività. Il piano non lo considerava tra i beni disponibili per i creditori.

Il tribunale ha omologato il concordato e la corte d’appello ha confermato. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che quell’immobile andava comunque conteggiato, e che con il suo inserimento il confronto con il fallimento sarebbe cambiato.

I giudici di merito avevano però valutato anche questa ipotesi, e il concordato restava più conveniente anche con l’immobile nell’attivo, perché:

  • il socio pubblico aveva dichiarato che avrebbe rivendicato il bene in ogni sede, con tempi e risultati incerti per i creditori;
  • in caso di vendita fallimentare sarebbero stati prevedibili più tentativi d’asta e forti ribassi di prezzo;
  • il ricavato finale sarebbe stato sostanzialmente pari, se non inferiore, al contributo che lo stesso socio aveva stanziato per il concordato, certo e quasi immediato, ma destinato a venire meno in caso di fallimento;
  • il fallimento avrebbe comportato anche i costi della procedura.

Cosa ha deciso la Cassazione

  1. La convenienza è una valutazione di fatto. Stabilire se il concordato convenga più del fallimento spetta al giudice di merito. In Cassazione questa valutazione si può contestare solo per l’omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti, censura che nel caso non era stata proposta.
  2. La relazione del professionista aiuta, ma non è l’unica base. La norma dice che il tribunale decide “anche sulla base” di quella relazione. Il giudice può quindi formarsi il convincimento anche su altri elementi.
  3. Il ricorso del Fisco è stato respinto su questo punto. Il motivo sulla convenienza è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. La conferma dell’omologazione ha reso superfluo decidere l’altro motivo.

Due precisazioni. La Corte non ha stabilito in generale che un bene vincolato resti fuori dalla garanzia dei creditori: la questione è rimasta assorbita, perché il concordato risultava conveniente in ogni caso. E su un punto l’Agenzia ha avuto ragione: le amministrazioni dello Stato non pagano il cosiddetto doppio contributo unificato previsto quando un’impugnazione è respinta. Quella sola statuizione è stata annullata e le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate.

Cosa cambia per le imprese

  • Il confronto con il fallimento va costruito sui numeri reali. Non basta il valore di perizia dei beni: contano tempi, contenziosi prevedibili, ribassi d’asta, costi di procedura e risorse che esistono solo se il concordato va a buon fine.
  • Conviene esaminare anche lo scenario peggiore. In questo caso è stato decisivo aver dimostrato la convenienza anche nell’ipotesi più sfavorevole, con l’immobile conteggiato nell’attivo.
  • La partita si gioca nei primi gradi. Chi vuole sostenere o contestare la convenienza deve portare fatti e documenti davanti al tribunale e alla corte d’appello: in Cassazione gli spazi sono molto ridotti.

Il quadro resta in movimento

Oggi, per il concordato liquidatorio, una regola analoga si trova nell’art. 88, comma 3, del Codice della crisi d’impresa. Il tema, inoltre, è all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione europea: con l’ordinanza n. 27546 del 22 ottobre 2026, in un altro caso e sempre con riferimento alla legge fallimentare, la Cassazione le ha chiesto se il meccanismo sia compatibile con la direttiva sulle ristrutturazioni e con le regole sugli aiuti di Stato. La sua risposta potrà incidere sull’uso di questo strumento. Per questo un piano che regge solo sul superamento del voto del Fisco va costruito con particolare attenzione, e conviene cercare prima un accordo con l’Agenzia.

Fonti: Cassazione, sez. I civile, ordinanza depositata il 2 novembre 2026; Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 27546/2026; art. 180, comma 4, l. fall.; art. 88, comma 3, d.lgs. 14/2019; art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

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