Palazzo di Giustizia di Milano, sede del Tribunale

Lo Studio assiste un’impresa in un percorso di composizione negoziata della crisi avviato mentre erano pendenti, davanti al Tribunale di Milano, ricorsi di alcuni creditori per l’apertura della liquidazione giudiziale.

L’obiettivo

Il progetto di piano di risanamento prevede la continuità aziendale diretta e il pagamento integrale dei creditori. Per questo l’impresa ha chiesto la nomina dell’esperto e l’applicazione delle misure protettive, e lo Studio ha depositato il ricorso per la loro conferma, ai sensi dell’art. 19 del Codice della crisi.

La questione giuridica

La questione è se la pendenza di un ricorso proposto dai creditori impedisca l’accesso alla composizione negoziata. Lo Studio ha sostenuto che non è così: l’art. 25-quinquies del Codice della crisi preclude l’istanza quando è pendente un procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, oppure con il ricorso previsto dall’art. 54, comma 3. L’iniziativa di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale è un’ipotesi diversa.

La tesi trova riscontro nell’art. 18, comma 4, secondo cui, dalla pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure da parte del tribunale.

Lo stato del procedimento

Il procedimento è in corso e il Tribunale non si è ancora pronunciato sulla conferma delle misure.

La notizia riguarda un caso trattato dallo Studio, descritto omettendo i dati identificativi del cliente. Le informazioni hanno carattere generale, possono contenere errori e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

Foto: Stefano stabile, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.