Processi interrotti dalla liquidazione giudiziale? Quando il debitore può riprendere in mano la situazione
Cosa accade ai processi in corso quando un’impresa finisce in liquidazione giudiziale? E, soprattutto, il debitore può fare qualcosa se il curatore decide di lasciarli morire? La risposta non è scontata e merita di essere conosciuta da ogni imprenditore.
L’interruzione automatica
Quando il Tribunale dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, tutti i processi pendenti relativi a rapporti patrimoniali del debitore si interrompono automaticamente. Lo stabilisce l’art. 143 del Codice della Crisi d’Impresa: da quel momento, l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio è il curatore. Il debitore perde la capacità processuale e può intervenire solo per questioni dalle quali dipende un’imputazione di bancarotta.
La scelta del curatore
Il curatore, ricevuta la notizia dell’interruzione, deve decidere: riassumere il processo o no? È una valutazione di pura convenienza economica per la massa dei creditori. Se il giudizio appare fondato e promette un beneficio per l’attivo, il curatore subentra e lo prosegue. Se invece appare infondato, eccessivamente costoso o antieconomico, il curatore può legittimamente decidere di non riassumerlo — e il processo resta interrotto, destinato all’estinzione.
Il debitore può sostituirsi al curatore?
È qui che la giurisprudenza ha costruito un rimedio eccezionale: la cosiddetta legittimazione processuale suppletiva. In parole semplici: se il curatore mostra un totale e assoluto disinteresse verso un diritto patrimoniale del debitore, quest’ultimo può agire in prima persona per tutelarlo.
Attenzione, però: non basta una semplice inerzia. La Cassazione n. 16151 del 2024 ha ribadito che «l’assoluto disinteresse della curatela, quale condizione negativa per il riconoscimento della legittimazione suppletiva, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, gravando l’onere probatorio su colui che affermi i fatti di disinteresse».
Il confine sottile
Il discrimine tracciato dalla Cassazione — e confermato da numerosi precedenti come Cass. n. 29462 del 2022 e Cass. n. 19634 del 2023 — è netto:
- Se il curatore non si è mai attivato, ignorando completamente il diritto, il debitore ha spazio per agire.
- Se invece il curatore ha valutato la questione e ha ritenuto di non procedere (perché il giudizio è infondato, troppo costoso o rischioso), quella valutazione — anche se sfavorevole — esclude il disinteresse. Non si tratta di inerzia, ma di una scelta gestionale.
In questo secondo caso il debitore non può surrogarsi: il rimedio, semmai, è il reclamo al giudice delegato contro l’atto gestorio del curatore, non l’azione giudiziaria autonoma.
Cosa fare in concreto
Per un imprenditore che vede i propri processi interrompersi, la strada maestra è il dialogo tempestivo con il curatore, fornendo tutta la documentazione utile a dimostrare la fondatezza e la convenienza del giudizio. Quanto più solida è la prospettiva di un beneficio per la massa, tanto più probabile è che il curatore decida di proseguire.
Se invece il curatore tace o resta inerte per un tempo irragionevole, il debitore può valutare l’azione in via suppletiva — ma con la consapevolezza che l’onere probatorio è severo: occorre dimostrare il totale disinteresse, non una semplice omissione.
In ogni caso, è essenziale farsi assistere da un professionista che conosca le più recenti evoluzioni giurisprudenziali: il rischio di vedersi dichiarare inammissibile l’iniziativa — con condanna alle spese — è concreto, come dimostrano gli ultimi arresti della Suprema Corte.
Paolo Borrelli

