Lo Studio ottiene il rigetto integrale del ricorso cautelare da parte di un Socio e la condanna alle spese in entrambi i gradi
Il Tribunale di L’Aquila, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto di rigetto già emesso in primo grado dalla Sezione specializzata in materia di impresa, confermando integralmente la decisione e condannando la parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti assistiti dallo Studio.
La vicenda traeva origine da un ricorso cautelare ante causam promosso da un socio al cinquanta per cento di una società in nome collettivo, che aveva chiesto al Tribunale delle Imprese di L’Aquila misure cautelari di rilevante portata: un sequestro conservativo fino a oltre tre milioni di euro, sequestri giudiziari su beni, magazzino, sito internet, archivi digitali e dispositivi elettronici, oltre all’accertamento della titolarità di marchi registrati presso l’UIBM.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente addebitava all’altro socio e amministratore condotte di mala gestio e distrazione di asset aziendali, contestando altresì illeciti concorrenziali a carico di una società terza e di due ex dipendenti.
Lo Studio ha assistito il Socio, ottenendo in primo grado il rigetto integrale del ricorso su tutti i fronti: incompetenza del Tribunale delle Imprese — che non ha giurisdizione sulle controversie tra soci di società di persone, escluse dall’ambito applicativo del D.Lgs. n. 168/2003 —, insussistenza del fumus boni iuris e, in via autonoma, del periculum in mora. Il giudice di primo grado ha puntualmente rilevato che la distrazione del magazzino aziendale — quand’anche provata — non avrebbe comportato alcuna diminuzione del patrimonio dei resistenti, che da tali operazioni sarebbero stati semmai economicamente avvantaggiati, e che il ricorrente non aveva fornito prova alcuna di comportamenti concreti volti a ridurre la garanzia patrimoniale.
In sede di reclamo, il Collegio ha confermato la decisione in tutti i suoi punti, ribadendo la correttezza della declaratoria di incompetenza.
Ha infine confermato la condanna alle spese, rilevando che l’articolo 669-septies, secondo comma, c.p.c. attribuisce espressamente al giudice che pronuncia l’incompetenza ante causam il potere di statuire definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
Il risultato complessivo è una soccombenza totale della parte ricorrente in entrambi i gradi del giudizio cautelare, con condanna alle spese liquidate secondo lo scaglione previsto per i procedimenti cautelari di valore compreso tra due e quattro milioni di euro.

