Cram down fiscale e transazione nel CCII dopo il correttivo ter: cosa cambia davvero per l’imprenditore in crisi
Il terzo decreto correttivo del Codice della Crisi, approvato con il D.Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024, ha riscritto in modo significativo le regole del cram down fiscale e della transazione sui debiti tributari e contributivi. È una delle modifiche più rilevanti degli ultimi anni per chi lavora nella ristrutturazione delle imprese, e merita un’analisi che vada oltre il dato normativo di superficie.
Il punto di partenza è la transazione fiscale prevista dall’articolo 63 CCII. Lo strumento consente all’imprenditore in crisi di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, nell’ambito di un piano di risanamento attestato, di un accordo di ristrutturazione, o di un concordato preventivo. L’obiettivo è includere il debito fiscale — spesso la voce più pesante del passivo nelle piccole e medie imprese italiane — all’interno di un percorso di ristrutturazione sostenibile, evitando che il creditore pubblico faccia saltare un accordo che sarebbe vantaggioso per tutti.
Il correttivo ter ha introdotto alcune limitazioni significative all’utilizzo del cram down — cioè alla possibilità per il tribunale di omologare il piano anche in caso di diniego espresso dell’Amministrazione finanziaria. Negli accordi di ristrutturazione, il soddisfacimento dei crediti fiscali deve essere almeno pari al cinquanta per cento del dovuto. Quando il debito tributario supera l’ottanta per cento del passivo totale, l’applicazione del cram down è ulteriormente limitata, e il tribunale deve valutare con maggiore rigore la convenienza relativa rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel concordato preventivo, la norma chiarisce che il cram down è applicabile sia nella variante liquidatoria che in continuità, ma con criteri diversi. Nella continuità è sufficiente che il trattamento riservato ai creditori fiscali non sia deteriore rispetto a quello che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale: il che apre spazi interessanti, perché in molti casi la prospettiva liquidatoria per il creditore pubblico è assai poco soddisfacente.
Sul piano operativo, la modifica più rilevante riguarda il calcolo delle maggioranze in sede di voto: le classi dei creditori pubblici vengono escluse dal computo ai fini della verifica del consenso, il che risolve un problema pratico che aveva reso difficile ottenere l’omologazione in presenza di un Fisco dissenziente e di un passivo composto prevalentemente da debiti tributari.
Cosa cambia per l’imprenditore in crisi? La finestra della transazione fiscale rimane aperta, ma diventa più selettiva. Non è più sufficiente proporre un pagamento minimo e contare sul cram down come soluzione di riserva. Occorre costruire un piano credibile, con proiezioni finanziarie solide e un’attestazione di qualità, che dimostri in modo analitico la convenienza relativa per il creditore pubblico rispetto all’alternativa liquidatoria. Le procedure in cui questa analisi viene fatta superficialmente sono sempre più esposte al rigetto da parte del tribunale, anche in sede di omologazione forzosa.
Per chi assiste imprese con esposizioni fiscali significative — e in Abruzzo, come nel resto d’Italia, questa è la norma più che l’eccezione — la pianificazione della transazione fiscale deve diventare un’attività centrale nella costruzione del piano, non un’aggiunta dell’ultimo momento.

