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Il Tribunale delle Imprese di Roma conferma: i provvedimenti attuativi ex art. 669 duodecies c.p.c. NON sono reclamabili!
Con ordinanza del 22.10.2024, il Tribunale ha chiarito che le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., avendo natura meramente esecutiva e non cautelare, non possono essere oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
⚖️ Principio chiave: il provvedimento attuativo non comporta una nuova potestas iudicandi ma ha mero contenuto ordinatorio, limitandosi a risolvere difficoltĂ di ordine materiale nell’attuazione concreta del provvedimento cautelare.
🔍 Il caso riguardava l’accesso del socio ai documenti societari ex art. 2476 c.c., ma il principio ha portata generale per tutti i provvedimenti attuativi delle misure cautelari.
đź’ˇ Consiglio pratico: eventuali doglianze sulle modalitĂ di attuazione vanno sollevate nel giudizio di merito o attraverso istanza di revoca/modifica ex art. 177 c.p.c.
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