Su segnalazione del Prof. Antonio Visicchio pubblichiamo una rettifica del precedente articolo in ordine alla reclamabilità al collegio dei provvedimenti attuativi ex art. 669-duodecies c.p.c. in quanto non vi era piena corrispondenza tra il contenuto effettivo del provvedimento e la massima pubblicata.
In primo luogo, il provvedimento non risulta adottato in data 22/10/2024, come indicato nella nota precedente pubblicata sul sito dello Studio, bensì reca la data del 20/7/2024, con indicazione del decreto di rigetto n. cronol. 3177/2024 del 20/7/2024.
In secondo luogo, il precedente titolo della nota (“I provvedimenti attuativi ex art. 669-duodecies c.p.c. NON sono reclamabili!”) non era adeguato al testo del provvedimento.
Nel provvedimento che pubblichiamo in forma anonimizzata il Tribunale si limita a delimitare l’oggetto del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c., qualificandolo come sede deputata alla determinazione delle modalità di esecuzione dell’ordinanza cautelare già emessa, e decide nel merito le contrapposte istanze delle parti.
Il provvedimento è estraneo alla fase, eventuale e successiva, dell’impugnazione del provvedimento attuativo: esso si limita a determinare le modalità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c., mentre il diverso tema della reclamabilità della decisione così resa resterebbe esterno al decisum e, ove concretamente dedotto, sarebbe comunque devoluto al Tribunale in composizione collegiale, non al giudice singolo da cui proviene il provvedimento in esame.
Si allega il testo del provvedimento:

