Il tessuto economico italiano, e in particolare quello di regioni come l’Abruzzo, è profondamente radicato in un modello di impresa familiare che ha dimostrato grande resilienza e capacità di generare valore nel tempo. Tuttavia, la continuità di queste realtà imprenditoriali è oggi messa alla prova da una sfida cruciale: il passaggio generazionale. La transizione della guida e della proprietà dell’azienda dai fondatori alla generazione successiva è un processo complesso, denso di implicazioni legali, fiscali ed emotive. Una pianificazione inadeguata o tardiva può innescare conflitti tra eredi, paralisi gestionali e, in ultima analisi, la distruzione del patrimonio costruito. Al contrario, un percorso ben strutturato può trasformare questo momento critico in un’opportunità di rinnovamento e crescita. L’ordinamento giuridico offre una pluralità di strumenti per governare questo processo, tra cui il patto di famiglia, le operazioni di riorganizzazione societaria e i patti parasociali.
- Il Patto di Famiglia: Strumento Principe per la Successione d’Impresa
Introdotto dalla Legge n. 55/2006, il patto di famiglia è un contratto disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile, pensato specificamente per anticipare gli effetti della successione con riferimento ai beni produttivi.
- a) Nozione e Finalità
Ai sensi dell’art. 768-bis c.c., il patto di famiglia è il contratto con cui “l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. La sua finalità è quella di garantire la stabilità e la continuità gestionale dell’impresa, prevenendo le liti ereditarie e lo smembramento del complesso aziendale che potrebbero derivare dall’applicazione delle ordinarie regole successorie. Si tratta di un atto inter vivos, da stipularsi per atto pubblico a pena di nullità, che realizza un trasferimento immediato e definitivo dell’azienda o delle partecipazioni.
- b) Struttura e Natura Giuridica
Il patto di famiglia è un negozio giuridico complesso. Sebbene sia riconducibile agli atti a titolo gratuito, non ha una causa puramente liberale. L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni, infatti, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., di liquidare gli altri legittimari (coniuge e altri figli) che partecipano al contratto, pagando loro una somma corrispondente al valore delle rispettive quote di legittima, calcolate sul valore dei beni trasferiti. Questa liquidazione costituisce un onere che grava sull’attribuzione ricevuta dal beneficiario.
- c) Il Regime Fiscale del Patto di Famiglia
In assenza di una disciplina fiscale autonoma, il patto di famiglia è generalmente assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni. La giurisprudenza e la prassi dell’Amministrazione Finanziaria hanno chiarito la struttura impositiva di tale operazione, distinguendo due distinti momenti:
- Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al discendente assegnatario: Questo atto è considerato una liberalità soggetta a imposta.
- La liquidazione in denaro o in natura ai legittimari non assegnatari: Anche questa attribuzione è fiscalmente rilevante. Secondo l’orientamento consolidato, tale liquidazione non è tassata come un atto tra l’assegnatario e i suoi fratelli, ma viene considerata, ai fini fiscali, come una donazione proveniente direttamente dal disponente originario (l’imprenditore) in favore dei legittimari non assegnatari.
Ciò significa che per la liquidazione ai figli non assegnatari si applicherà l’aliquota del 4% sull’importo eccedente la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, calcolata sul rapporto genitore-figlio, e non l’aliquota del 6% prevista per i trasferimenti tra fratelli.
- L’Esenzione Fiscale per il Trasferimento di Aziende e Partecipazioni
Per favorire la continuità aziendale, l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni – TUS) prevede un regime di esenzione totale dall’imposta per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali, effettuati anche tramite patto di famiglia. L’applicazione di tale beneficio è subordinata a precise condizioni:
- Beneficiari: Il trasferimento deve avvenire a favore dei discendenti o del coniuge del disponente.
- Oggetto: Il trasferimento deve avere ad oggetto aziende, rami d’azienda, quote sociali o azioni.
- Requisito del Controllo (per le partecipazioni): In caso di trasferimento di quote o azioni di società di capitali (soggetti IRES), l’esenzione spetta solo se le partecipazioni trasferite consentono all’avente causa di acquisire o integrare il “controllo di diritto” ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria). La giurisprudenza ha chiarito che tale requisito deve essere soddisfatto al momento della stipula dell’atto, e non può essere integrato da patti parasociali successivi che, pur vincolando le parti, non incidono sulla struttura societaria. Se il trasferimento avviene a favore di più discendenti, il controllo può essere acquisito congiuntamente, ad esempio in regime di comunione.
- Obbligo di Prosecuzione e Detenzione: Gli aventi causa devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
- Dichiarazione nell’Atto: I beneficiari devono rendere, contestualmente all’atto, una specifica dichiarazione con cui si impegnano a rispettare la condizione di cui al punto precedente. La mancanza di tale dichiarazione formale nell’atto pubblico preclude l’accesso all’agevolazione.
È fondamentale sottolineare che l’esenzione si applica esclusivamente al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni di controllo in favore del discendente assegnatario. Restano invece soggette a tassazione ordinaria, seppur con le franchigie e aliquote del rapporto disponente-beneficiario, le somme o i beni attribuiti a titolo di liquidazione ai legittimari non assegnatari.
- La Riorganizzazione Societaria come Fase Preparatoria
Spesso il patto di famiglia rappresenta il punto di arrivo di un più ampio processo di riorganizzazione societaria, volto a creare un assetto ottimale per il passaggio generazionale.
- Holding di Famiglia: La costituzione di una holding, nella quale conferire le partecipazioni delle società operative e/o il patrimonio immobiliare, è una strategia molto diffusa. Questo permette di:
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- Separare la proprietà (concentrata nella holding) dalla gestione operativa.
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- Centralizzare il controllo e semplificare il trasferimento generazionale, che avverrà tramite la donazione o il patto di famiglia avente ad oggetto le quote della holding stessa.
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- Gestire in modo più efficiente i flussi di dividendi e pianificare nuovi investimenti.
Il conferimento delle partecipazioni nella holding può avvenire in regime di neutralità fiscale o di realizzo controllato (es. art. 177 TUIR), a seconda della struttura dell’operazione.
- Gestire in modo più efficiente i flussi di dividendi e pianificare nuovi investimenti.
- Scissioni e Conferimenti: Operazioni come scissioni o conferimenti di rami d’azienda sono utili per razionalizzare il patrimonio. Ad esempio, è possibile separare gli immobili (“società immobiliare”) dall’attività operativa (“società di gestione”), oppure dividere diversi rami d’impresa per destinarli a eredi con competenze e interessi differenti. Tali operazioni sono generalmente neutre dal punto di vista fiscale e non configurano un trasferimento di beni, ma una mera riorganizzazione dell’ente societario. Tuttavia, è necessario che siano supportate da valide ragioni economiche, per non incorrere nel rischio di essere qualificate come elusive o abusive dall’Amministrazione Finanziaria, qualora l’unico scopo sia il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.
- Rischi e Tutele: l’Azione Revocatoria
Un aspetto cruciale da non sottovalutare è la tutela dei creditori dell’imprenditore-disponente. Essendo il patto di famiglia un atto a titolo gratuito, esso può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) da parte dei creditori, qualora pregiudichi la loro garanzia patrimoniale. La giurisprudenza ha confermato in più occasioni la possibilità per i creditori di agire in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia del patto di famiglia nei loro confronti. L’accoglimento dell’azione non invalida il patto, ma consente al creditore che ha agito di aggredire i beni trasferiti come se fossero ancora nel patrimonio del debitore. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le norme a tutela dei creditori, come l’azione revocatoria (o pauliana), sono compatibili con il diritto societario europeo in materia di operazioni straordinarie come le scissioni.
Conclusioni
Il passaggio generazionale è una partita decisiva per la sopravvivenza e la competitività delle imprese familiari. L’ordinamento offre strumenti sofisticati e fiscalmente vantaggiosi, come il patto di famiglia e le operazioni di riorganizzazione societaria, per governare questa transizione. Tuttavia, il successo dipende da una pianificazione tempestiva, integrata e consapevole dei profili civilistici, societari e fiscali. Affrontare il tema con anticipo, analizzando la struttura aziendale, le dinamiche familiari e gli obiettivi a lungo termine, è l’unica via per trasformare una potenziale crisi in una solida base per il futuro dell’impresa.
Avv. Paolo Borrelli