Il ricorso di un creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’ex fallimento, arriva spesso quando la società sta ancora lavorando e incassando. Molti imprenditori lo sottovalutano, oppure confidano nel fatto che il credito è contestato. È un errore che può costare l’azienda.
Come si svolge il procedimento
Il tribunale convoca le parti con decreto, di regola entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso. Tra la notifica e l’udienza devono passare almeno quindici giorni, salvo riduzione dei termini per ragioni di urgenza. Il decreto fissa anche un termine, fino a sette giorni prima dell’udienza, per depositare memorie e documenti (art. 41 del Codice della crisi).
La società che si costituisce deve depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Perché non conviene restare assenti
A seguito del ricorso, la cancelleria acquisisce dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e del Registro delle imprese i dati sul debitore (art. 42). Il giudice può inoltre raccogliere informazioni da banche dati pubbliche e pubblici registri.
Se la società non si costituisce, il tribunale decide su questi elementi. Debiti fiscali e contributivi, rateizzazioni decadute o pignoramenti dell’Agente della riscossione possono così pesare più del credito del ricorrente, senza che nessuno spieghi quali pagamenti sono in corso, quali crediti verso clienti esistono e quale sia la reale situazione di cassa.
Contestare il credito è necessario, ma non sempre basta
La legittimazione del creditore non richiede un accertamento definitivo del credito né un titolo esecutivo. Secondo la Cassazione, però, se il debitore contesta il credito, il giudice deve verificarne l’esistenza, sia pure in via incidentale e sommaria, tenendo conto delle allegazioni e dei documenti di entrambe le parti: non basta che il credito sia contestato e ancora sub iudice per ritenere legittimato il creditore (Cass., sez. I, ord. n. 26518/2025).
La contestazione va quindi documentata. Anche quando è fondata, resta la verifica dello stato di insolvenza, che il tribunale svolge su tutti gli elementi raccolti. La liquidazione giudiziale non può essere aperta se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a trentamila euro (art. 49, comma 5).
Cosa preparare
- bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione contabile aggiornata;
- estratti conto recenti, affidamenti e scadenzario dei crediti verso clienti;
- prova delle rateizzazioni con Fisco ed enti previdenziali e dei pagamenti delle rate;
- i documenti che sostengono la contestazione del credito del ricorrente.
Le strade per chiudere la partita
Se il ricorrente viene soddisfatto e rinuncia, il procedimento si estingue. Prosegue però se lo chiedono altri creditori intervenuti o il pubblico ministero (art. 43), e l’intervento è possibile fino a quando la causa non è rimessa al collegio per la decisione (art. 41, comma 5).
Quando la crisi è reale, la risposta non può limitarsi alla difesa. Va valutato per tempo l’accesso alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione della crisi: dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive nella composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure (art. 18, comma 4).
Fonti: d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 18, 41, 42, 43 e 49; Cass. civ., sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26518.
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