Quando un investitore si fa avanti, la domanda che ci sentiamo fare più spesso è: “Come lo facciamo entrare?”. Le strade sono due, e la scelta non è un dettaglio tecnico. Cambia chi riceve i soldi, chi deve dare il consenso e cosa succede ai debiti e alle agevolazioni della società.
Prima strada: l’aumento di capitale
La società emette nuove quote e l’investitore le sottoscrive. I soldi entrano nella società, che li può usare per investire o per riequilibrare i conti. I soci restano tutti e vedono ridursi in proporzione la propria percentuale.
Le regole da tenere presenti sono tre:
- per legge, le nuove quote spettano prima ai soci attuali, in proporzione a quanto già possiedono, con almeno 30 giorni per decidere se sottoscriverle (art. 2481-bis c.c.);
- riservare l’aumento a un terzo è possibile solo se lo statuto lo prevede; in quel caso i soci che non sono d’accordo possono recedere dalla società;
- se la società ha perso più di un terzo del capitale e questo è sceso sotto il minimo legale, l’aumento per ricostituirlo va offerto ai soci e non può essere riservato a terzi (art. 2482-ter c.c.).
Quest’ultimo punto conta più di quanto sembri: finché i conti reggono, l’ingresso dell’investitore è semplice; se arriva una perdita importante, i passaggi si allungano. Quando l’operazione è necessaria, conviene deliberarla presto.
Seconda strada: la vendita delle quote
L’investitore compra le quote da uno o più soci. I soldi vanno ai soci che vendono, non alla società, che resta con la stessa cassa e gli stessi debiti di prima. Se la società ha bisogno di risorse, la vendita da sola non le risolve: serve un impegno dell’acquirente a ricapitalizzarla, e quell’impegno va garantito.
Anche qui ci sono passaggi da non saltare. Le quote di s.r.l. sono liberamente trasferibili, salvo diverse regole dello statuto (art. 2469 c.c.), che spesso prevede:
- la prelazione, cioè il diritto degli altri soci di comprare per primi alle stesse condizioni. Anche quando tutti i soci vendono insieme allo stesso acquirente, è bene che ciascuno vi rinunci per iscritto;
- il gradimento, cioè il via libera degli amministratori o dei soci all’ingresso del nuovo socio.
Le domande da farsi prima di scegliere
- Alla società servono soldi? Se sì, la strada naturale è l’aumento di capitale, o una combinazione: prima la vendita delle quote, poi l’aumento sottoscritto dal nuovo socio.
- Cosa dicono lo statuto e i patti tra soci? Prelazione, gradimento, aumenti riservati a terzi, accordi con investitori precedenti: ciascuno di questi può richiedere un consenso preventivo.
- Ci sono finanziamenti o contributi pubblici? Molti prevedono l’obbligo di comunicare prima il cambio di controllo o di mantenere la compagine per alcuni anni. Un passaggio non autorizzato può portare alla revoca dell’agevolazione.
- Ci sono strumenti che si convertono in quote? Prestiti convertibili, warrant o accordi simili possono “scattare” proprio con l’ingresso di un nuovo investitore. Vanno letti prima, non dopo.
- Cosa resta a carico di chi esce? I finanziamenti fatti dai soci alla società in un momento di squilibrio sono rimborsati solo dopo gli altri creditori (art. 2467 c.c.). Va deciso se rinunciarvi, cederli all’acquirente o farli rimborsare, e con quali garanzie.
Un caso dalla nostra esperienza
Una giovane società tecnologica, sostenuta da un finanziamento pubblico agevolato e da alcuni investitori iniziali, aveva ricevuto da un investitore una proposta di acquisto dell’intero capitale a prezzo simbolico, con l’impegno a ricapitalizzarla. Sulla carta era una semplice compravendita di quote. In realtà l’operazione toccava l’accordo con il primo investitore, che richiedeva il suo consenso; gli strumenti convertibili già emessi; l’obbligo di comunicare preventivamente il cambio di compagine all’ente che aveva concesso il finanziamento.
Per i soci fondatori, che non cercavano un guadagno ma una via d’uscita pulita, il punto decisivo non era il prezzo ma le garanzie: verifiche sull’acquirente, autorizzazioni ottenute prima della firma, rinuncia ai propri finanziamenti, consegna documentata della società. È su questi aspetti che si è concentrato il lavoro, più che sulle clausole economiche.
In sintesi
Aumento di capitale e vendita delle quote non sono alternative equivalenti: nel primo caso si rafforza la società, nel secondo si cambia chi la possiede. Prima di firmare una lettera d’intenti con un investitore, conviene verificare statuto, patti, agevolazioni e strumenti in essere: è lì che si decide se l’operazione si può fare, e come.
Fonti: artt. 2467, 2469, 2473, 2481-bis e 2482-ter del codice civile.
Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico. Per valutare la vostra situazione potete contattare lo Studio.

