Per le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione c’è un meccanismo poco conosciuto che può bloccare insieme incassi e rateizzazioni. Lo abbiamo affrontato di recente per un’impresa di costruzioni impegnata in un appalto pubblico, e vale la pena spiegarlo.
Il meccanismo: la verifica prima dei pagamenti pubblici
Prima di pagare un importo superiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario ha cartelle non pagate per almeno lo stesso importo (art. 48-bis del d.P.R. 602/1973). Se le ha, non pagano e segnalano il credito all’Agente della riscossione, che di regola lo pignora presso l’ente.
A questa regola se ne collega un’altra, meno nota: la rateizzazione non può in nessun caso essere concessa per le somme oggetto di quella verifica, se la verifica è avvenuta prima dell’accoglimento della domanda di rateizzazione (art. 19, comma 1-quater.1, del d.P.R. 602/1973).
Il risultato, per l’impresa, può essere pesante: l’ente non paga lo stato di avanzamento, la Riscossione pignora il credito e respinge la rateizzazione. E senza rateizzazione l’impresa non recupera la regolarità fiscale che le serve per continuare a lavorare con la pubblica amministrazione.
Il caso
L’impresa aveva presentato una domanda di rateizzazione documentata, con i dati che la legge richiede alle società per dimostrare la temporanea difficoltà economico-finanziaria (indice di liquidità e rapporto tra debito e valore della produzione). Pochi giorni prima l’ente committente, nel liquidare uno stato di avanzamento lavori, aveva segnalato il credito dell’impresa alla Riscossione. Questa ha notificato all’ente l’ordine di pagamento e ha poi respinto la rateizzazione con un’unica motivazione: la presenza di quel credito verso la pubblica amministrazione.
Il credito, però, non esisteva. La fattura era errata e l’ente, con una nuova determinazione, ha annullato la liquidazione, ha dichiarato che non doveva essere emesso alcun mandato di pagamento e lo ha comunicato direttamente alla Riscossione.
Perché il diniego si può contestare
Abbiamo impugnato il diniego davanti alla Corte di giustizia tributaria, chiedendone anche la sospensione, su tre punti che possono interessare molte imprese nella stessa situazione.
- Il presupposto deve esistere davvero. Il divieto di rateizzare opera “fino a concorrenza” dei crediti verso la pubblica amministrazione. Se il credito è stato annullato dallo stesso ente, quella soglia è pari a zero e il diniego non ha più alcun fondamento. Il giudizio tributario riguarda il rapporto, non solo l’atto: il giudice può tenere conto anche di ciò che è emerso dopo.
- La domanda va esaminata nel merito. Il diniego non conteneva alcuna valutazione dei requisiti della rateizzazione né della documentazione allegata. Una volta caduto l’unico ostacolo formale, l’impresa ha diritto a sapere se la dilazione le spetta.
- Dopo la domanda non si possono avviare nuove esecuzioni. Dalla presentazione della richiesta di rateizzazione e fino al suo eventuale rigetto non possono essere avviate nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater). Nel caso, il pignoramento presso l’ente era stato notificato dopo la domanda, e si fondava su un credito che non c’era.
Il diniego di rateizzazione di somme tributarie è un atto impugnabile davanti al giudice tributario: lo dice lo stesso provvedimento, e la Cassazione ha da tempo chiarito che l’elenco degli atti impugnabili non è chiuso e comprende ogni atto che nega al contribuente una posizione di vantaggio.
Cosa conviene fare
- Chiedere la rateizzazione presto, prima di emettere fatture verso enti pubblici che attivano la verifica. Chi ha già ottenuto la dilazione, infatti, è escluso dalla verifica.
- Controllare ogni segnalazione fatta dall’ente: importo, fattura di riferimento, esigibilità. Un errore di fatturazione può costare mesi di cassa.
- Muoversi subito se il credito viene meno: chiedere all’ente di comunicarlo alla Riscossione, presentare istanza di riesame e, se serve, impugnare il diniego entro 60 giorni chiedendone la sospensione.
- Inserire la questione in un piano più ampio: quando i debiti fiscali bloccano l’operatività, la composizione negoziata della crisi permette di trattare con tutti i creditori, Fisco compreso, con l’aiuto di un esperto e la possibilità di chiedere misure protettive.
Fonti: artt. 19 e 48-bis del d.P.R. 602/1973; art. 19 del d.lgs. 546/1992; Cass., Sez. Un., n. 15647/2010.
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